Il Dl che revisiona la riscossione, approvato dal Cdm lo scorso 22 settembre 2015, e in attesa di pubblicazione in GU, porta importanti novità riguardo le rate di avvisi bonari e atti di accertamento. Per i primi il numero minimo di rate trimestrali passa da 6 a 8, resta invariato il numero massimo di rate trimestrali (20) per gli importi superiori ai 20mila euro. Per i secondi resta invariato il numero minimo di rate trimestrali (8), aumenta, invece, da 12 a 16 il numero massimo di rate trimestrali. Viene confermata la decadenza dal beneficio della rateizzazione se il contribuente non paga la prima rata o non paga una delle altre rate entro il termine della scadenza successiva, con due attenuanti, però: non si decade dalla dilazione se il pagamento della prima rata avviene con ritardo ma entro i 7 giorni successivi la scadenza; non si decade dalla dilazione se il contribuente omette di pagare una rata diversa dalla prima e l’omissione è di importo non superiore al 3% e comunque non superiore a 10mila euro. Diminuisce dal 60 al 45% dell’importo non versato, la sanzione prevista in caso di decadenza dalla dilazione. Le novità per gli avvisi bonari decorrono per le dichiarazioni 2013/2014; per gli atti di accertamento dalla data di entrata in vigore del Dl di attuazione.