Stop alla doppia sanzione, amministrativa e penale, sugli omessi versamenti Iva sopra soglia (250.000 euro). L’art. 13 del dlgs n. 74/2000, riformulato dal Dl n. 158/2015, attenua le conseguenze dell’interpretazione della Cassazione sull’inapplicabilità del principio di specialità. Questo articolo, che nella versione precedente prevedeva la riduzione della pena fino a un terzo nel caso di estinzione dei debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, prevede ora, alla stessa condizione, la non punibilità dei reati di omesso versamento dell’Iva, delle ritenute d’imposta, e di indebita compensazione di crediti esistenti. La nuova disposizione entrerà in vigore il 22 ottobre 2015 e sarà applicabile, in base al principio del favor rei, anche ai fatti commessi precedentemente.