L’art.3, Dl n.159/2015, ha introdotto al decreto riscossione (DPR n.602/1973) l’art.15-ter “Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate”. Il nuovo articolo stabilisce che in caso si usufruisca delle rateazioni previste dall’art.3-bis, Dl n. 462/1997, qualora non si versi l’importo della prima rata entro 30 gg dal ricevimento delle suddette comunicazioni, o delle successive rate entro il termine per pagare quelle immediatamente successive, il beneficio decade e gli importi residui vengono iscritti a ruolo in misura dell’imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni: gli importi vengono, in tal caso, considerati nel loro totale.