Sanare spontaneamente la propria posizione in tempi ristretti ai fini delle imposte di registro, ipocatastali, di successione e di bollo conviene. E’ una delle novità contenute nel decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio (Dl n. 158/2015) nella parte residuale (Titolo II, Capo III rubricato “Altre disposizioni”). Sono diverse le disposizioni che introducono una riduzione delle sanzioni nei casi di adempimenti posti in essere con lieve ritardo. Ai fini dell’imposta di registro è stato introdotto un nuovo periodo all’art. 69 del Dpr n. 131/1986 che prevede, nei casi in cui la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’imposta di registro è effettuata con un ritardo non superiore a 30 gg l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro, e non la sanzione più grave dal 120% al 240% prevista per l’omissione della richiesta di registrazione. Anche per le imposte ipotecaria e catastale è stata prevista l’applicazione di una sanzione ridotta qualora le richieste di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a 30 gg.