La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 15 ottobre 2015 pronunciata nella causa C-306/14, chiarisce la portata delle disposizioni unionali che esentano dal pagamento dell’accisa i prodotti alcolici impiegati in determinati usi. In particolare si afferma che l’esenzione dal pagamento dell’accisa prevista dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83/Ce, per i prodotti alcolici impiegati nella fabbricazione di medicinali, si applica anche all’alcol etilico utilizzato da un’impresa per pulire o disinfettare il materiale e i locali che servono alla fabbricazione dei farmaci.