Il Dl n.156/2015, agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, regola la disciplina della presentazione delle istanze di interpello. Possono proporre istanza di interpello i contribuenti residenti, i contribuenti non residenti, i soggetti per legge obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dei contribuenti, i soggetti coobbligati al contribuente, i soggetti obbligati in luogo del contribuente. L’istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza. In “istruttoria dell’interpello” l’Amministrazione finanziaria può chiedere una sola volta al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il parere viene reso entro 60 gg dalla ricezione della documentazione integrativa: se tale documentazione non viene presentata entro un anno dalla richiesta vi è rinuncia all’istanza da parte del contribuente, ferma la facoltà di presentare una nuova istanza, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.