Il decreto semplificazione della riscossione (Dl n. 159/2015) ha modificato le norme in materia di autotutela e sanzioni. Nei casi di autotutela totale o parziale il contribuente può definire in maniera agevolata le sanzioni dell’atto oggetto di autotutela alle medesime condizioni presenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci a fare ricorso al giudice tributario: in quest’ultimo caso, le spese processuali restano sempre a carico delle parti che le hanno sostenute. Tale disposizione non si applica nei casi di definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. L’annullamento totale dell’atto in autotutela o la revoca parziale dello stesso non sono impugnabili autonomamente.