Le note di variazione Iva in diminuzione seguono tempistiche e modalità di emissione differenti a seconda della causa giuridica e contrattuale che le ha generate. E’ una novità contenuta nel disegno della legge di Stabilità. La nuova formulazione dell’articolo 26 del DPR n. 633/72 prevede tre categorie distinte di cause giuridiche di modifica. La prima riguarda le ipotesi di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta che si verificano in dipendenza abbuoni e sconti contrattualmente previsti: in base al nuovo comma 3 dell’articolo 26, la nota di variazione non può essere emessa dopo il decorso di un anno dall’operazione. Diversa condizione è prevista per le cause giuridiche che determinano la riduzione dell’imposta e della base imponibile in forza di una dichiarazione di nullità, annullamento, revoca e risoluzione: in queste ipotesi la nota di variazione non soffre del limite annuale precedentemente evidenziato, in quanto le variazioni non si verificano in dipendenza di un sopravvenuto accordo fra le parti. La terza ipotesi riguarda il caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo da parte del cessionario/committente: la nota di variazione deve essere emessa solo al verificarsi di eventi specifici individuati dalla norma stessa e riconducibili a procedure concorsuali o a piani di ristrutturazione del debito o a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.