Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 41830 del 19 ottobre 2015, ai fini della configurabilità del reato di distruzione o occultamento delle scritture contabili non è necessario che si verifichi un’impossibilità assoluta di determinazione del volume di affari e del reddito d’impresa, essendo sufficiente che la ricostruzione dell’imponibile evaso avvenga attraverso mezzi diversi dalle scritture obbligatorie quali, ad esempio, i controlli incrociati. Nella ratio della norma, c’è l’obbligo dell’imprenditore alla conservazione dei documenti contabili inerenti l’attività d’impresa in modo da consentire in qualsiasi momento all’Amministrazione finanziaria la ricostruzione analitica dell’imponibile fiscale, escluso qualsiasi riferimento a una impossibilità assoluta di procedere a tale ricostruzione.