SENTENZA CASSAZIONE: COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E’ INDEDUCIBILE SE DELIBERATO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Novembre 3rd, 2015 by Amministratore

Con la sentenza n.21953 del 28 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che i costi sostenuti per i compensi degli amministratori di una srl non sono deducibili dal reddito d’impresa se deliberati in sede di assemblea per l’approvazione del bilancio. L’art. 2389 c.c., prevede che i compensi degli amministratori sono stabiliti nell’atto di nomina degli stessi o dall’assemblea dei soci. L’art.2364, co.1, n.3), prevede, altresì, che l’assemblea ordinaria stabilisce i compensi degli amministratori, se non preventivamente fissati nello statuto. Nella fattispecie considerata in sentenza, gli amministratori hanno autodeterminato i propri compensi in fase assembleare, ma affinché potessero essere ritenuti validi la società avrebbe dovuto dimostrare che l’assemblea dei soci di approvazione del bilancio fosse a conoscenza del vizio procedimentale e quindi: convocare l’assemblea dei soci totalitaria; inserire all’ordine del giorno dell’assemblea di approvazione del bilancio la questione specifica; liquidare i compensi in sede di approvazione del bilancio e non prima. La riforma del diritto societario (Dl n. 6/2003) non ha stravolto il principio secondo cui la determinazione dei compensi degli amministratori deve essere oggetto di una espressa previsione statutaria o di una delibera assembleare al fine di garantire la piena conoscenza di tutti i soci della voce di spesa in modo preventivo rispetto all’approvazione del bilancio cui tale spesa si riferisce.