Con la sentenza n.21953 del 28 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che i costi sostenuti per i compensi degli amministratori di una srl non sono deducibili dal reddito d’impresa se deliberati in sede di assemblea per l’approvazione del bilancio. L’art. 2389 c.c., prevede che i compensi degli amministratori sono stabiliti nell’atto di nomina degli stessi o dall’assemblea dei soci. L’art.2364, co.1, n.3), prevede, altresì, che l’assemblea ordinaria stabilisce i compensi degli amministratori, se non preventivamente fissati nello statuto. Nella fattispecie considerata in sentenza, gli amministratori hanno autodeterminato i propri compensi in fase assembleare, ma affinché potessero essere ritenuti validi la società avrebbe dovuto dimostrare che l’assemblea dei soci di approvazione del bilancio fosse a conoscenza del vizio procedimentale e quindi: convocare l’assemblea dei soci totalitaria; inserire all’ordine del giorno dell’assemblea di approvazione del bilancio la questione specifica; liquidare i compensi in sede di approvazione del bilancio e non prima. La riforma del diritto societario (Dl n. 6/2003) non ha stravolto il principio secondo cui la determinazione dei compensi degli amministratori deve essere oggetto di una espressa previsione statutaria o di una delibera assembleare al fine di garantire la piena conoscenza di tutti i soci della voce di spesa in modo preventivo rispetto all’approvazione del bilancio cui tale spesa si riferisce.