In caso di assenze per maternità il bonus assunzioni resta sospeso, con differimento del periodo temporale di fruizione. Lo ha comunicato l’Inps nella circolare n. 178/2015 di ieri spiegando, inoltre, che lo sgravio triennale spetta anche se nei sei mesi precedenti il lavoratore sia stato in forza al datore di lavoro ma con contratto diverso da quello dipendente a tempo indeterminato (co.co.co., co.co.pro., assunzione a termine, partita Iva, ecc.).