L’art.10 del Dl n. 159/2015 ha apportato alcune modifiche al DPR n.602/1973. Al comma 1 dell’art. 19, prima della riforma, al contribuente, poteva essere o meno concessa dall’agente della riscossione la rateazione degli importi iscritti fino a un massimo di 72 rate, ora, dopo la riforma, quest’ultimo concede, nel caso in cui il contribuente dichiari di essere in temporanea obiettiva difficoltà , la rateazione fino al suddetto tetto massimo; se, però, la somma dovuta supera i 50.000 euro diventa necessaria la documentazione dello stato di temporanea e obiettiva difficoltà .