La Corte di Cassazione, nella sentenza n.20678 del 14 ottobre 2015, ha affermato che le aliquote di ammortamento modificate sono indeducibili se non adeguatamente motivate in nota integrativa. Secondo i giudici, le quote di ammortamento non possono essere discrezionalmente scelte dal contribuente nè variare da un anno all’altro, senza adeguata giustificazione. L’ingiustificata adozione di piano di ammortamento diverso da quello prescritto comporta l’alterazione della base imponibile. La conseguenza è la loro indeducibilità ai fini fiscali.