Il Ministero del Lavoro si è pronunciato circa la non cumulabilità dell’esonero contributivo triennale con le specifiche riduzioni introdotte per i datori di lavoro agricolo dall’art. 9 della Legge 67/1988. Si legge: “nel rispetto del principio di specialità si ritiene applicabile ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate che effettuino assunzioni nell’anno 2015 il solo regime ordinario di favore previsto dall’art. 9 della legge 67/1988 ivi compresa la riduzione dei premi INAIL”. In sostanza l’INPS applicherà: l’esonero contributivo triennale per le giornate in zona ordinaria; la riduzione contributiva del 75% per le giornate in zone montane; la riduzione contributiva del 68% per le giornate in zone agricole svantaggiate.