Il Dl n. 159/2015 dispone che le norme concernenti la decadenza dei termini di versamento per la riscossione, con la nuova rateazione disposta dalla recente riforma, si applicano ai seguenti periodi d’imposta per le seguenti somme da versare: 2014, per le somme dovute mediante delega ex art.19 Dl n. 241/1997 a seguito dei controlli automatici o eseguiti dagli uffici ex art.36-bis Dpr 600/1973 e art.54 Dpr 633/1972; 2013, per le somme dovute a seguito dei controlli formali ex art-36-bis Dpr 600/1973 che risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni; 2012, per le somme dovute a titolo di imposta o maggior imposta mediante delega ex art.19 Dl n. 241/1997, derivante da tassazione separata, a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi ex art.17 TUIR, ma non per le somme dovute in relazione ai redditi tassati separatamente ex art.21 TUIR alle quali le disposizioni sulla nuova rateazione si applicano solo a partire dal periodo d’imposta 2013.