Il 7 ottobre 2015 è stato pubblicato nella GU n.233 il Dl n.158/2015, in materia di revisione del sistema sanzionatorio. All’art.15 il decreto apporta alcune modifiche al Dl n.471/1997, in materia di sanzioni tributarie non penali relative ad imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi. Viene stabilto che la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IVA e la dichiarazione IRAP non redatte in conformità ai modelli approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ovvero incomplete o inesatte in relazione ai dati rilevanti per l’individuazione del contribuente, soggiacciono alla sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Nel caso in cui l’omissione o l’incompletezza riguardino elementi relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, la sanzione amministrativa va da 500 a 4.000 euro. Varia, infine, da 2.000 a 21.000 euro quando l’omissione o l’incompletezza riguardi le segnalazioni previste da: art.113, co.6, TUIR – l’ente creditizio che non intende applicare il regime delle plusvalenze PEX (art.87, TUIR) non ha presentato istanza di interpello; art.124, co.5-bis, TUIR – la società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo non ha presentato istanza di interpello; art.132, co.5, TUIR – variazione dei dati in relazione all’opzione di adesione al consolidato mondiale senza presentazione dell’interpello; art.30, co.4-quater, legge n.724/1994 – richiesta di disapplicazione delle disposizioni relative alle società di comodo; art.1, co.8, Dl n.201/2011 – disposizioni relative all’Aiuto alla crescita economica (ACE).