La Corte di Cassazione – sentenza n.23225 del 13 novembre 2015 – ha disposto che l’agevolazione prima casa può continuare ad essere goduta anche dal coniuge che aveva ceduto l’immobile in cui abitava, senza riacquistarne un altro entro un anno, all’ex coniuge, conseguentemente a quanto previsto dall’accordo per la separazione consensuale.