Secondo la Corte di Cassazione il nuovo art. 18 è applicabile anche al pubblico impiego “contrattualizzato”, cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari, perché il parallelismo con il lavoro privato è previsto in modo esplicito dal Testo unico del pubblico impiego (sentenza 24157/2015).