Il Dl n.158/2015 ha apportato modifiche alle soglie sanzionatorie sull’imposta di registro. E’ stata abbassata la soglia percentuale della sanzione nel caso in cui l’omissione della registrazione di atti, fatti o denunce soggette all’imposta non superi i 30 gg dalla scadenza naturale per la sua effettuazione: la sanzione varia dal 60% al 120% dell’importo non versato, con un minimo fisso di 200 euro. Superando i 30 gg, le soglie variano dal 120% al 240% dell’imposta dovuta; in caso di occultazione del corrispettivo d’imposta da versare, il range delle soglie sanzionatorie diminuisce nel minimo dal 200% al 120% e nel massimo dal 400% al 240% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’art.71, Dl n.131/1986. Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.