Nella risoluzione 104/E del 15 dicembre 2015 sono forniti chiarimenti sulla gestione delle istanze di interpello antielusivo, dopo l’entrata in vigore delle novità normative recate da due distinti provvedimenti: il Dl n. 128/2015 in vigore dal 1° ottobre 2015, e il Dl n. 156/2015 in vigore dal prossimo 1° gennaio 2016. Per le istanze presentate entro il 1° settembre 2015, il termine di 120 giorni per la risposta non è da considerarsi perentorio; il contribuente ha facoltà di diffidare l’Amministrazione, con la conseguenza che, decorsi altri 60 gg dalla diffida, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa prospettata. Per le istanze presentate tra il 2 e il 30 settembre 2015, essendo impossibile analizzare le fattispecie rappresentate negli interpelli antielusivi presentati in assenza di un qualsiasi parametro normativo di riferimento, nel rispetto del principio di buona fede e di collaborazione tra contribuente e Amministrazione, quest’ultima segnalerà tale circostanza al contribuente, invitandolo a presentare una nuova istanza di interpello, senza necessità di allegare i documenti eventualmente già trasmessi con la precedente richiesta. Se il contribuente aderisce all’invito, non verrà contestata l’eventuale non preventività della nuova istanza, nel caso sia presentata entro 60 gg dalla ricezione dell’invito e sempre che riguardi la medesima fattispecie rappresentata nella precedente. Per il periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015, il contribuente che intende richiedere il parere in ordine all’abusività di una determinata operazione deve presentare l’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 5, della legge 212/2000, ossia secondo le disposizioni cui rinvia l’articolo 11 della stessa legge 212, non essendo più possibile procedere ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge 413/1991.