Il vecchio regime dei minimi è ormai andato in pensione. La legge di stabilità 2016 (commi 111-113 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015) ha modificato il regime forfettario dal 2016. Tra le novità: sono stati innalzati i limiti dei ricavi e compensi per l’accesso al regime forfettario, da verificarsi nell’anno precedente rispetto a quello di inizio dell’attività e comunque in ciascun anno di attività per evitare la fuoriuscita dal regime (quello dei professionisti è stato innalzato di 15 mila euro portandolo quindi a 30 mila); invece della riduzione di un terzo del reddito per i primi tre anni (come previsto in origine dalla legge n. 190/2014), la legge n. 208/2015 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di attività in presenza delle seguenti condizioni: il contribuente non abbia svolto nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, né attività d’impresa né attività professionale, nemmeno in forma associata o familiare, la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 113, la riduzione dell’aliquota d’imposta al 5% è applicabile non solo a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2016, ma anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015, limitatamente ai quattro periodi d’imposta residui.