Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Nota 11 gennaio 2016, n. 524, fornisce informazioni sull’applicazione dei contratti di solidarietà in base alle disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
La legge di stabilità 2016 ha stabilito infatti che “in attuazione dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016″.
Nella nota si precisa dunque che:
- Tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato .
- Tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza successiva .
- L’ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane, in ogni caso, il 30 giugno 2016, così come stabilito dall’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Per ciò che attiene alle risorse finanziarie saranno impegnate le risorse stanziate in ordine cronologico, procedendo quindi all’esaurimento dei residui degli anni precedenti – tra cui i i 140 milioni di euro autorizzati con l’art. 4, comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, c – e successivamente i 60 milioni di euro, previsti dalla legge di stabilità 2016.