La disciplina delle società non operative trova applicazione nei confronti delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè delle società e degli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Sono escluse, perchè non espressamente richiamate dalla norma:
– le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonchè gli enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
– le società consortili;
– le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Sono inoltre esclusi:
– soggetti ai quali – per la particolare attività svolta – è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
– soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
– società in amministrazione controllata o straordinaria;
– società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati e alle società da essi controllate, anche indirettamente;
– società esercenti pubblici servizi di trasporto;
– società con un numero di soci non inferiore a 50;
– società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;
– società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo;
– società che presentano un ammontare complessivo del valore del la produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale.
– società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale.
– società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.