Il Ministero del Lavoro, con Decreto ministeriale 24 novembre 2015, n. 385 ha modificato il decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014 recante la disciplina del “Bonus occupazione” previsto dal “Programma Garanzia Giovani In particolare, si precisa che gli incentivi possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, ma solo alle condizioni seguenti:
- Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto ovvero ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, comma 2 del decreto.
- Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, qualora si presentino, sia il requisito dell’incremento occupazionale netto, che le condizioni di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto, ed inoltre ricorra una delle seguenti condizioni:
- non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013
- non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento dalla Rilevazione ISTAT.