La sentenza n.5274/2016 emessa dalla 15° sezione della CTR di Milano depositata in segreteria il 13 ottobre scorso, attesta che al promotore finanziario che si avvale di collaboratori occasionali per la segnalazione di potenziali clienti non può essere imputata una autonoma organizzazione assoggettabile ad Irap. Tali collaborazioni soggette a ritenuta d’acconto, del tutto occasionali, non contribuiscono all’individuazione di una autonoma organizzazione costituendo un costo episodico.