CANONE TV IN BOLLETTA

Gennaio 3rd, 2017 by Amministratore

Con la circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone tv per il 2017. Il presupposto dell’obbligo di pagamento del canone tv resta la detenzione di un apparecchio televisivo. Ai fini del pagamento è necessario individuare le “utenze addebitabili”, sulla base della coincidenza del luogo di fornitura rispetto alla residenza. Nel caso in cui per un medesimo soggetto la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone è comunque addebitato su una sola fornitura. Per il 2017, l’importo annuo del canone tv è di 90 euro. Il pagamento avviene in dieci rate mensili addebitate sulla bolletta elettrica. Coloro che, pur essendo titolari di un’utenza elettrica residente, non possiedono apparecchi televisivi, per superare la presunzione di detenzione e, quindi, non pagare il canone, devono presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio 2017. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017 esonera dal pagamento del canone solo per il secondo semestre del 2017.