IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

29 Febbraio 2012 di admin

Il D.l. n.138/2011 ha introdotto il contributo di solidarietà. Esso è dovuto da tutti i soggetti passivi IRPEF sulla parte di reddito eccedente i 300 mila euro lordi annui, nella misura del 3%. E’ operativo dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013, è deducibile dal reddito complessivo. Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2011 ha definito le modalità di attuazione. Le prime istruzioni operative sono contenute nella circolare n.4/E – Agenzia delle Entrate – del 28/02/2012. La base imponibile è costituita dalla somma dei redditi di ogni categoria elencati nell’Art. n.06 del TUIR, non rilevano i redditi soggetti a tassazione separata, quelli esenti, i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta e quelli soggetti a imposte sostitutive dell’IRPEF, anche su opzione del contribuente, è calcolata al lordo degli oneri deducibili. Per quanto riguarda il calcolo del contributo dovuto dai dipendenti pubblici e dai pensionati si deve tener conto di due ulteriori misure straordinarie: per i primi è prevista una riduzione degli emolumenti del 5% sulla parte che va da 90 mila a 150 mila euro e del 10% sulla parte eccedente i 150 mila euro; per i secondi si applica un contributo di perequazione del 5% sulla parte che va dai 90 mila ai 150 mila euro, del 10% sulla parte eccedente i 150 mila euro e del 15% sulla parte eccedente i 200 mila euro. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione insieme al saldo IRPEF di giugno. Per i dipendenti il contributo è determinato dai sostituti d’imposta al momento delle operazioni di conguaglio di fine anno.