Il passaggio di carburante dalla società petrolifera all’intermediario che lo rivenderà all’armatore non è imponibile ai fini IVA, a condizione che la consegna del carburante (una sola, dalla società petrolifera all’armatore) sia attestata dallo svolgimento delle prescritte formalità doganali. Lo ha precisato la risoluzione n. 1/E Agenzia delle Entrate che estende il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, primo comma, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, che opera indipendentemente dalla circostanza che le fattispecie costituiscano esportazione agli effetti doganali, anche al trasferimento della proprietà del carburante dalla Società petrolifera all’intermediario.