La Ctp Milano – sentenza n. 395/15/17, depositata lo scorso 16 gennaio – ha sancito lo stop al raddoppio dei termini se la denuncia del reato fiscale non è stata presentata entro i tempi ordinari per l’accertamento. A prescindere dalla fittizietà delle fatture portate in deduzione dal contribuente, l’ufficio non può procedere alla rettifica tributaria. Per i periodi d’imposta fino al 2015 continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni sul raddoppio penale, poi abrogato dalla legge di Stabilità 2016).