In caso di scioglimento per atto voluto dell’Autorità, per le società cooperative possono presentare una sola dichiarazione dei redditi a prescindere dalla durata effettiva della fase di liquidazione; come nel caso di liquidazione coatta amministrativa (risoluzione 14/ Agenzia delle entrate). La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, l’intera fase del procedimento costituisca un “unico periodo d’imposta”, quale che sia la sua durata ed anche in caso di esercizio provvisorio.