I trasferimenti di azienda non avranno conseguenze ai fini dell’Irap e dell’Ires. L’emendamento governativo al “mille proroghe”, annunciato nel corso di Telefisco, rende neutri i possibili effetti sulla determinazione delle basi imponibili nella classificazione in bilancio. Ai fini dell’Irap, con un intervento nel comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 446/1997, vengono escluse dalla determinazione del valore della produzione le componenti positive o negative di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami di azienda. Ci si riferisce, chiaramente, alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni e conferimenti di azienda, fusioni e scissioni. Andrà chiarito se tra i componenti rilevanti a questi fini vadano comprese anche altre voci di costo relativi al trasferimento.