L’Inps, in merito alla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2016, diffonde le modalità operative per le istanze di accesso, i tempi e le modalità di conguaglio. Hanno diritto all’agevolazione i datori di lavoro classificati nel settore industria (codificati ai fini INPS con CSC da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con CSC da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909). Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2016 possono essere inviate fino al 15 aprile 2017. L’accesso al beneficio è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti: il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il DURC; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; rispetto dei minimali di retribuzione imponibile ai fini previdenziali; assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.