EQUITALIA: LA RATEAZIONE FLESSIBILE ED IL PIGNORAMENTO DI STIPENDI

6 Marzo 2012 di admin

Il D.L. n.16/2012 interviene anche sugli importi a ruolo di Equitalia. Si elencano alcune novità: il mancato pagamento della prima, o di due rate successive, non impedisce al contribuente di fruire, una volta ricevuta la cartella di pagamento relativa, di accedere nuovamente alla dilazione. Si decade dal beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive; è possibile richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione; il contribuente ammesso a un piano di rateazione e in regola con i pagamenti non è più considerato inadempiente e può essere ammesso alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi; l’istanza di rateazione blocca l’iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione. L’iscrizione di ipoteca è possibile quando il debito supera i 20.000 euro. Ritocchi anche al pignoramento di stipendi o altre indennità da parte dell’agente della riscossione (Equitalia SpA): il quinto sarà pignorabile solo per debiti oltre 5.000 euro; per quelli compresi fra 2.501 e 5.000 euro, la quota pignorabile è pari a un settimo dello stipendio; per i debiti fino a 2.500 euro un decimo. Dal 01/07/2012 accertamento, ruolo e riscossione dei crediti tributari erariali, regionali e locali saranno possibili sono se le somme superano i 30 euro, salvo che non vi siano ripetute violazioni relative ad uno stesso tributo.