L’aliquota ridotta 10% si applica ai contratti di locazione a canone concordato stipulati in quei Comuni in cui vi è carenza di disponibilità abitativa (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e nei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia; ed anche nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe). L’aliquota agevolata si può applicare anche ai contratti con una durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi (transitori). L’esigenza transitoria deve essere specificata in un’apposita clausola del contratto stesso e supportata da idonea documentazione da allegarvi (contratto di lavoro, ecc.). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota del 10% è applicabile anche a tali tipi di contratto, a condizione che siano a canone concordato e stipulati in uno dei Comuni di cui in premessa.