L’integrativa a favore utilizzabile anche oltre l’anno ha allungato dei termini per porre rimedio a errori e omissioni che hanno determinato il versamento di maggiori imposte o l’emersione di minori crediti. Termini che ora arrivano addirittura fino al momento dell’accertamento e del contenzioso. Le modifiche ai commi 8 e 8-bis dell’articolo 2, del Dpr 322/1998 sono entrate in vigore dal 24 ottobre 2016; da questa data è possibile trasmettere integrative a favore anche oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, al fine di far emergere dei crediti d’imposta. La facoltà non riguarda soltanto il periodo d’imposta 2016, ma anche quelli precedenti, entro il termine per l’accertamento.