L’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’indebita fruizione del credito d’imposta beni strumentali può, in presenza di precise condizioni, essere limitata a una sola parte dell’investimento agevolato. Con la risoluzione n. 29/E del 10 marzo 2017, l’amministrazione finanziaria risponde a un’istanza di interpello presentata da una società che esercita l’attività di noleggio di autoveicoli. L’istante, nel corso del 2014, ha acquistato un carrello elevatore dotato di apposita attrezzatura magnetica. Ora è intenzionato a riscattare dal leasing l’intero bene e ad alienare all’estero, nel corso del 2017, il solo carrello elevatore. L’attrezzatura magnetica, invece, sarà montata su un ulteriore carrello, utilizzato presso un altro cantiere della medesima società. La società ha chiesto il parere dell’Agenzia in merito alla possibilità di vendita all’estero del solo carrello elevatore, senza dover rinunciare al beneficio fiscale anche per la parte relativa all’attrezzatura magnetica. ” Se i beni oggetto di investimento sono trasferiti, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione”, la causa di revoca opera se il trasferimento avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato. Quindi, nel caso di specie, considerato che la cessione all’estero del carrello avverrà entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato, la cessione, a parere dell’Agenzia, costituisce causa di revoca del credito di imposta relativamente all’acquisizione del carrello elevatore stesso.