I contribuenti minimi che non rientrano nel nuovo regime dei superminimi dal 01/01/2012 tornano contribuenti normali ai fini IVA. Il passaggio comporta l’obbligo di determinare l’eventuale IVA detraibile sulle merci in rimanenza e sui beni strumentali. Questa rettifica in aumento IVA determina una sopravvenienza attiva tassabile ai fini delle imposte sui redditi. Nelle istruzioni del modello IVA 2012 si legge quanto segue: “qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’IVA sugli acquisti o nell’attività comportino la detrazione dell’IVA in misura diversa da quella già operata va effettuata una rettifica limitatamente a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora usati. Idem per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione”. Il passaggio dal regime dei minimi a quello ordinario rientra in questa ipotesi; in linea generale si determina un credito a favore del contribuente. Detto credito potrà essere utilizzato per la rettifica sui beni e servizi non ancora ceduti o non ancora usati e sui beni ammortizzabili.