Sono rinnovate le regole dei canoni concordati. A farlo è il Decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 pubblicato in GU. Le novità: Associazioni e sindacati potranno attestare la rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione, ovvero per i contratti non assistiti da organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, a discrezione delle parti l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione potrà essere richiesta ad associazioni e sindacati. Si potranno siglare contratti a canone concordato dovunque, grazie al fatto che le norme convenzionali sono applicabili sia nei Comuni dove sia stato fatto un accordo territoriale ma anche, a quelli sottoscritti negli altri Comuni. Per i contratti di natura transitoria, i cui canoni sono gli stessi dei contratti concordati con durata 3 anni + 2, gli accordi in questo caso possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20%, dei valori minimi e massimi dei canoni per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. Questi potranno essere definiti solo nei Comuni con oltre 10mila abitanti. Per quanto riguarda i contratti di locazione per studenti universitari, nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore nonché nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea , quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti, in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.