DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

Giugno 7th, 2017 by Amministratore

La Circolare AE n°7/E 2017 stabilisce che, per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie, è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate: per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente; a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2017. Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente: le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto; le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile in quanto considerati deducibili.