ACCERTAMENTO BANCARIO VALIDO SE NON SI DIMOSTRA LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DEL CONTRIBUENTE

21 Marzo 2012 di admin

La Corte di Cassazione – sentenza n.3263 del 02/03/2012 – legittima l’accertamento del maggior reddito imponibile, ai fini di imposte dirette e IVA, basato sulle movimentazioni bancarie, qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare l’irrilevanza fiscale di detti movimenti, come previsto dall’Art. n.32 DPR n.600/73 e dall’Art. n.51 DPR n.633/72. L’ipotesi è valida anche quando l’amministrazione finanziaria non verifichi lo svolgimento di attività imprenditoriale nei periodi d’imposta verificati.