TRASMISSIONE FATTURE

Luglio 11th, 2017 by Amministratore

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.87/E/2017, ha risposto ad una serie di quesiti di Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Assosoftware e altre associazioni di categoria, in merito alla trasmissione fatture. E’ possibile l’invio di un’integrazione o rettifica oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza, avvalendosi del ravvedimento operoso; le fatture emesse vanno comunicate per competenza, dunque se si comunicano i dati del primo semestre 2017 le fatture dovranno avere una data compresa tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2017; per le fatture ricevute la competenza riguarderà la data di registrazione del documento; gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di registrare le fatture nel trimestre successivo a quello di emissione, dovranno considerare come data utile per la comunicazione quella relativa alla registrazione di dette fatture. Per la comunicazione delle bollette doganali, l’Agenzia fa espresso riferimento al comma 2, art.25, DPR n.633/1972: “dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”. I dati identificativi del cedente/prestatore extra UE non possono essere omessi, nonostante eventuali limitazioni dei software contabili.