Il Dl 50/2017 interviene sul Dl 179/2012, che regola la disciplina agevolativa nei confronti delle start up innovative. Si legge al nuovo comma 4 dell’art.31, Dl 179/2012: “Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, qualora la start up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28, ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi”. In altre parole il regime agevolativo si perde nel momento in cui l’impresa perde la qualifica di start up innovativa, e la scadenza naturale del periodo di qualifica è pari a cinque anni.