Ai sensi del regolamento approvato con Dpr 444/1997, per la deducibilità dei costi carburante è necessaria l’apposizione della firma sulla scheda da parte del gestore dell’impianto di distribuzione carburanti e l’indicazione del numero dei chilometri percorsi. Gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti né possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture dell’impresa. Tanto ha ribadito la Corte di cassazione nella sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017.