Con la pubblicazione in GU entra in vigore il Dlgs n.112/2017 in materia di impresa sociale (Riforma del Terzo Settore). Il decreto contiene la nuova definizione di impresa sociale: “tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività “. L’art.2 contiene l’elenco delle attività d’impresa considerate di interesse generale, tra cui rientrano interventi e servizi sociali, prestazioni socio sanitarie, educazione e formazione professionale, interventi e servizi per la valorizzazione del territorio, accoglienza umanitaria. Secondo la norma, gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o di incremento del patrimonio; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Sono vietati i compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque i compensi superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. E’ vietata, anche, la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.