Il Provvedimento 28 agosto 2017 contiene le modalità applicative del regime di esenzione di utili e perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti ex art. 168-ter, D.P.R. 917/1986. L’opzione va effettuata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della stabile organizzazione, a partire dal quale è efficace il regime. L’opzione ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni esistenti al momento dell’esercizio e per quelle costituite dopo senza che sia necessaria una nuova opzione. A ricorrere dei presupposti, alla stabile organizzazione esente si applica la disciplina delle Cfc. Per le perdite fiscali pregresse, è disposto che, se nei 5 periodi d’imposta antecedenti a quello di efficacia dell’opzione, la stabile organizzazione ha realizzato perdite imputate all’impresa, i redditi conseguiti dalla stessa stabile organizzazione partecipano alla formazione del reddito imponibile della casa madre fino a concorrenza delle perdite fiscali nette pregresse prodotte dalla stabile organizzazione. In caso di adesione dell’impresa al consolidato fiscale nazionale, la stessa può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite realizzate dalla stabile organizzazione nei 5 periodi d’imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l’opzione, nel caso in cui siano state trasferite al regime del consolidato. Gli utili della stabile organizzazione esente si intendono percepiti dalla casa madre all’atto della riduzione del fondo di dotazione da parte della stessa stabile organizzazione per l’attribuzione all’impresa, anche a seguito di una riallocazione di funzioni, asset e rischi.