Se non si comunicano entro i termini prescritti dalla legge il nome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l’azienda perde gli sgravi contributivi. Così recita la Corte di Cassazione nella sentenza 21053 dell’11 settembre 2017. Secondo i giudici è determinante comunicare all’ispettorato del lavoro e all’Asl il nominativo della persona designata alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali obblighi sono inderogabili e, per questo, la designazione di un soggetto garante è “presidio della completa e corretta applicazione delle misure adottate”.