La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21161/2017, ha statuito che “non ha diritto al rimborso di imposta (IRAP) il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso”.