Una sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Emilia, depositata il 22/03/2012, ritiene responsabile il professionista della violazione fiscale imputata alla società solo se è stato l’ideatore dell’operazione illecita e se ne ha tratto un beneficio diretto. Il caso parte dall’accertamento dell’Agenzia delle Entrate su una serie di contratti senza causa per gli anni 2004/2006. L’Ufficio aveva inflitto una sanzione di 771.000 euro al professionista ritenendolo responsabile di un comportamento doloso di suggeritore sulla base dell’Art. n.05 c. n.04 del D.L. n.472/1997. I giudici, nell’esprimersi, hanno preso in considerazione due aspetti rilevanti: se il professionista potesse essere considerato l’ispiratore dell’operazione, se il professionista avesse poi tratto anche un vantaggio dall’illecito della società. L’operazione di stock-lending fu oggetto di una delibera del consiglio di amministrazione della società interessata dopo un’accurata esposizione del presidente del cda stesso, e l’ascolto di pareri esterni. Questa modalità ha escluso il coinvolgimento diretto del consulente, che ha solo indicato un’opportunità al proprio cliente nell’ambito di una serie di operazioni finanziarie senza però avere in alcun modo partecipato all’ideazione e alla pianificazione di tutta l’operazione. Quanto all’aspetto economico, una parcella accertata di 1.300 euro è insufficiente a provare un vantaggio inteso come beneficio diretto al professionista.