IMU: L’ACCONTO DI GIUGNO 2012 SI PAGHERA’ CON LE ALIQUOTE BASSE

Aprile 3rd, 2012 by admin

Un Emendamento del D.L. n.16/2012, stabilisce che il versamento dell’acconto IMU 2012 dovrà essere calcolato sulla base delle aliquote fissate dal D.L. n.201/2011 (0,40% per abitazione principale, 0,76% per gli altri casi).
Entro il 31/07/2012 sarà emanato un DPCM con la modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione, sulla base del gettito dell’acconto versato a giugno.
Entro il 30/09/2012 infine, i Comuni potranno ritoccare aliquote e detrazioni.
Inoltre ci sono alcuni casi di esclusione o riduzione dell’imposta, ecco quali: riduzione del 25% della base imponibile per gli imprenditori agricoli; esenzione per i fabbricati di montagna al di sopra dei 1.000 metri di altitudine; versamento in due rate dell’IMU per i fabbricati rurali: 30% a giugno, 70% a dicembre; esonero dal pagamento della quota erariale dell’IMU sugli immobili di proprietà dei Comuni siti nel proprio territorio e degli ex IACP delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU per gli immobili di interesse storico o artistico che non producono reddito.

CODICI E MODALITA’ DI VERSAMENTO
La nuova imposta si paga esclusivamente tramite F24. I modelli F24 ed F24 accise accolgono le variazioni relative alla nuova imposta municipale propria. I vecchi modelli resteranno in auge fino al 31/05/2013, riportando il versamento dell’IMU nella sezione “ICI ed altri tributi locali”. I codici tributo: 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune), 3913 fabbricati rurali a uso strumentale (destinatario il Comune), 3914 terreni (destinatario il Comune), 3915 terreni (destinatario lo Stato), 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune), 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato), 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune), 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato), 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) e 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune). Questi nuovi codici tributo saranno operativi dal prossimo 18/04/2012. In merito all’ICI, invece, per coloro con “conti in sospeso”, vengono ricodificati i vecchi codici tributo; i nuovi sono: abitazione principale 3940, terreni agricoli 3941, aree fabbricabili 3942, altri fabbricati 3943.