Riguardo l’applicazione del super ammortamento sui beni dal costo unitario non superiore a euro 516,46, molti contribuenti hanno chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in particolare per l’ipotesi in cui detti beni vengano ammortizzati in bilancio per più anni. I contribuenti chiedono se “sia corretto operare la deduzione extracontabile del 40% in un’unica soluzione oppure se si debba obbligatoriamente far riferimento ai coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e, pertanto, si debba ripartire tale deduzione in funzione della percentuale di ammortamento ivi prevista”. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 145/E/2017, chiarisce che la scelta di non avvalersi, per i beni dal costo non superiore ai 516,46 euro, della facoltà fornita dal legislatore (art.102, co.5, TUIR) di dedurre detto costo per intero nell’unico esercizio, impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40%. Nel caso prospettato dai contribuenti dunque, occorrerà dedurre la maggiorazione extracontabilmente applicando i coefficienti previsti dal DM 31.12.1988.